I lavoratori in missione o in
trasferta che subiscono un infortunio sono tutelati dall’INAIL. La copertura
inizia dal momento in cui lasciano la dimora abituale fino al rientro, compresi
gli incidenti nel tragitto per andare in albergo e quelli accaduti nella stanza
d’albergo. L’evento verrà trattato come ordinario infortunio e non come
infortunio in itinere.
Nella circolare n.52/2013,
l’INAIL delinea il quadro aggiornato delle regole per gli infortuni in itinere
e per quelli occorsi in missione e trasferta.
Infortuni in itinere: per l’indennizzabilità dell’infortunio in
itinere è necessario che questo si verifichi nel tragitto tra abitazione e
luogo di lavoro e che il percorso sia effettuato a piedi, con mezzi pubblici o
con mezzo privato, se indispensabile per mancanza di altre possibilità.
Infortuni in missione e/o trasferta: il tragitto dal luogo in cui
si trova l’abitazione del lavoratore e quello in cui deve svolgere l’attività
lavorativa in trasferta e/o missione non è frutto di libera scelta del
lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Pertanto l’evento infortunistico
va connotato in maniera diversa rispetto all’infortunio in itinere. Lo stesso
principio vale per il trasferimento dall’albergo al luogo in cui viene svolta l’attività
lavorativa. Anche l’infortunio che avvenga all’interno della stanza d’albergo,
in cui il lavoratore si trova temporaneamente, rientra nell’indennizzabilità da
parte dell’INAIL.
Rimangono esclusi i seguenti casi:
1. Quando
l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha
alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o le esigenze lavorative
dettate dal datore di lavoro.
2. Nel
caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a
scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento
con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato
esclusivamente da tali scelte.
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