venerdì 17 gennaio 2014

INFORTUNI IN TRASFERTA

I lavoratori in missione o in trasferta che subiscono un infortunio sono tutelati dall’INAIL. La copertura inizia dal momento in cui lasciano la dimora abituale fino al rientro, compresi gli incidenti nel tragitto per andare in albergo e quelli accaduti nella stanza d’albergo. L’evento verrà trattato come ordinario infortunio e non come infortunio in itinere.

Nella circolare n.52/2013, l’INAIL delinea il quadro aggiornato delle regole per gli infortuni in itinere e per quelli occorsi in missione e trasferta.

Infortuni in itinere: per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è necessario che questo si verifichi nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro e che il percorso sia effettuato a piedi, con mezzi pubblici o con mezzo privato, se indispensabile per mancanza di altre possibilità.

Infortuni in missione e/o trasferta: il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore e quello in cui deve svolgere l’attività lavorativa in trasferta e/o missione non è frutto di libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Pertanto l’evento infortunistico va connotato in maniera diversa rispetto all’infortunio in itinere. Lo stesso principio vale per il trasferimento dall’albergo al luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa. Anche l’infortunio che avvenga all’interno della stanza d’albergo, in cui il lavoratore si trova temporaneamente, rientra nell’indennizzabilità da parte dell’INAIL.

Rimangono esclusi i seguenti casi:

1.    Quando l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro.

2.    Nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. 

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